Pubblicata la circolare INPS numero 107 del 23 settembre 2020 nella quale si da atto degli adeguamenti pensionistici posti in evidenza dalla sentenza della Corte Costituzionale la n°152 del 23 giugno scorso

Cosa dice precisamente la circolare INPS numero 107
“La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 – premessa sostanziale della circolare INPS – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.“

Importi e limiti di reddito.
“A decorrere dal 20 luglio 2020, – evidenzia la circolare INPS – agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”.
il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità)
il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
“Se entrambi i coniugi – viene precisato nella circolare INPS – hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro”.

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