Il Governo ha approvato qualche giorno fa una serie di aiuti a famiglie, persone ed imprese, in modo da poter meglio sostenere i disagi, le difficoltà insorti in questo periodo, per effetto del coronavirus.

L’ANMIC di Parma vi riepiloga ora, qui di seguito, tali nuove regole, cercando di descriverle nel modo più semplice possibile.

Distinguiamo le regole in tre grandi categorie: la prima destinata ai genitori di figli con disabilità grave, la seconda ai parenti di persone con disabilità grave e, infine, la terza relativa ai lavoratori disabili.

C’è poi una quarta categoria, con informazioni utili a tutti.

Per informazioni, aggiornamenti o chiarimenti, scrivete a info@anmicparma.it

1) PER I GENITORI DI FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

A partire dal 5 marzo, tutti i genitori, di figli riconosciuti disabili gravi (senza limite di età), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, hanno la possibilità di fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. Per il periodo richiesto verrà corrisposta un’indennità pari alla metà della retribuzione normalmente pagata; il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa.

Questo periodo di congedo di quindici giorni potrà essere utilizzato da un solo genitore oppure da entrambi, purché non si superi il limite massimo di quindici giorni (ad esempio, un genitore usufruisce di 10 giorni, l’altro di 5). Attenzione però: esso non verrà riconosciuto al genitore  che già gode di un sussidio economico per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o perché disoccupato o non lavoratore.

Per conoscere le modalità di presentazione della domanda, bisognerà aspettare le istruzioni dell’INPS (per i lavoratori privati) o del Ministero della Funzione Pubblica (per i dipendenti pubblici). Su questo aspetto, vi informeremo immediatamente.

 

2) PER I PARENTI DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE

Anche i parenti o gli affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave, che già possono usufruire dei tre giorni di permesso retribuito di cui alla legge 104 del 1992 (articolo 33, comma 3),  potranno disporre complessivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 di altre dodici giornate.

3) PER I LAVORATORI DISABILI

■ Anche i lavoratori con disabilità grave potranno aggiungere ai tre giorni di permesso retribuito al mese, cui hanno già diritto (legge 104 del 1992, articolo 33, comma 3), un periodo ulteriore, fino a dodici giornate complessive nei mesi di marzo e aprile 2020.

■Per i lavoratori disabili gravi o immunodepressi o che siano affetti da patologie oncologiche, i periodi di assenza lavorativa prescritti dall’autorità sanitaria varranno come ricovero ospedaliero.

■Viene riconosciuto poi, fino al 30 aprile 2020, il diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, a tutti coloro che:

–       necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo, per la situazione di gravità in cui si trovano (art. 3 comma 3 legge 104/1992) o

–       abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con tale forma di disabilità

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità    lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Per lavoro agile si intende “la possibilità di lavorare anche fuori dall’ordinaria sede di lavoro e dai normali turni ed orari di lavoro, sulla base di un accordo tra datori di lavoro e dipendente, in cui verrà stabilito cosa fare, con quali strumenti lavorare, e verrà definito quando avviare e cessare l’attività”.

4) PER TUTTI

■ La validità dei documenti di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto), scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto viene prorogata al 31/08/2020. Ai fini dell’espatrio vale la data di scadenza indicata sul documento di riconoscimento.

■ Al fine di agevolare la presentazione della domanda di disoccupazione, il termine per l’invio telematico all’INPS è ampliato da sessantotto a centoventotto giorni, a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

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